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mercoledì 24 febbraio 2016

TUTELIAMO I NOSTRI AMICI PELOSI

Ho presentato una proposta di legge per vietare che i cani vengano tenuti legati alla catena e per migliorare la qualità dell’ambiente in cui si trovano a vivere.  



“Modifica della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione): divieto di detenzione dei cani con la catena”

La presente proposta di legge si propone di garantire il benessere e la tutela dei bisogni vitali dei cani vietando quelle forme di maltrattamento, che si traducono nell’imposizione di intollerabili condizioni di vita quotidiana da parte dei loro proprietari, o comunque dei loro detentori.Integrando la generica protezione del benessere degli animali da affezione offerta dalla legge 26 luglio 1993, n.34 (Tutela e controllo degli animali da affezione), si è provveduto a introdurre specifiche disposizioni aventi per oggetto rispettivamente il divieto della detenzione dei cani con la catena, salvo che per ragioni sanitarie o di sicurezza certificate dal veterinario, la previsione di una superficie minima dei recinti all’aperto e di adeguati livelli di illuminazione e ventilazione all’interno dei locali di ricovero dei cani.La disciplina della superficie minima dei recinti all’aperto trae la sua ispirazione dalla già esistente normativa in materia di detenzione dei cani in spazi delimitati, di cui all’articolo 1 del regolamento  11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione).Grava infatti sul proprietario del cane l’obbligo di farlo vivere in ambienti che ne garantiscano soglie minime di benessere, al di sotto delle quali la sua vita accanto all’uomo diventa una sorta di punizione o di ingiustificabile maltrattamento, oggi non più tollerabile.Il mancato rispetto delle disposizioni introdotte con il presente intervento normativo comporta l’irrogazione ai loro trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria di centocinquanta euro ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera c), della legge regionale 34/93. 

ISEE: SCOMPUTO DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DAL CALCOLO DELL’INDICE



Testo dell’ordine del giorno 640 presentato il 10 febbraio 2016. 
Una questione di equità.

PREMESSO che dal gennaio 2015 è stato inserito nel calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) anche il valore dell’indennità di accompagnamento, considerata alla stessa stregua di un reddito;
CONSIDERATO che l’indice ISEE è lo strumento con il quale gli enti pubblici valutano la situazione economica delle famiglie per fornire prestazioni a tariffa agevolata (esempio mensa, scuolabus);
CONSIDERATO che la natura giuridica dell’indennità di accompagnamento è legata esclusivamente alle condizioni di salute e mai allo stato patrimoniale, riconoscendone il valore di sostegno alla malattia;
RITENUTO che con il nuovo metodo di calcolo le famiglie con disabili a carico possono risultare penalizzate

Il Consiglio regionale IMPEGNA la Giunta Regionale

A farsi parte attiva presso il Governo per rivedere il metodo di calcolo dell’ISEE, nel quale il valore dell’indennità di accompagnamento veniva scomputato dal calcolo dell’Isee, ripristinando così equità di trattamento alle famiglie con disabili a carico.