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martedì 15 settembre 2015

COLLEGIO SINDACALE ASL E ASO: INTERROGAZIONE E PROPOSTA DI LEGGE

Vi ricordate del "caso" Cannata, il revisore dei conti che il Ministero della Salute ha nominato all'Azienda Ospedaliera di Alessandria, da Avola in Sicilia? 


Cannata ha dichiarato ai giornali che rinuncia all'incarico, ma non vi è traccia di documento scritto...
OGGI 15 settembre in Consiglio Regionale si discute il mio ordine del giorno (n. 449) in proposito. 
Inoltre, ho presentato una proposta di legge affinché questi sprechi non si ripetano più, la trovate di seguito. 
In sintesi, se passa, i revisori dei conti avranno diritto a rimborso spese PER UN TOTALE ANNUO MASSIMO DEL 10 PER CENTO DELL'INDENNITÀ ANNUALE LORDA.



ORDINE DEL GIORNO 
OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTE MINISTERIALE COLLEGIO SINDACALE ASO SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO - ALESSANDRIA

Premesso che
-          è in corso il rinnovo del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per il prossimo triennio;
-          la Regione Piemonte è chiamata ad indicare il nominativo del proprio rappresentante;
-          che il 22 luglio 2015 il Ministero della Salute ha provveduto ad indicare il proprio rappresentante e a comunicarlo al Direttore della Aso in oggetto e alla Direzione Sanità della Regione Piemonte con nota protocollata il 23 luglio, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro, Cons. Giuseppe Chinè;
-          che il rappresentante designato è il Dott. Giovanni Luca Cannata, sindaco del Comune di Avola in provincia di Siracusa;
-          che il curriculum vitae del Dott. Cannata è certamente ricco di esperienze professionali;

Considerato che

-          Si tratta di una persona residente nel Comune di Avola (provincia di Siracusa), Comune in cui ricopre anche la carica di sindaco a partire dal 2012, oltre che essere Vice Presidente Vicario Anci Sicilia e Consigliere nazionale Anci;
-          Il Dottor Cannata risulta essere indagato per turbativa d’asta e truffa in merito a lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici in alcuni edifici pubblici di Avola (Sicilia.it, 19 maggio 2015 e altri quotidiani);


Considerato inoltre che
-          Il Ministero della Salute proprio in questi giorni annuncia di dover tagliare miliardi di euro di spesa sanitaria considerata impropria;
-          Che per motivi di costo (rimborso spese viaggio) e di funzionalità (lontananza effettiva del Sindaco del collegio sindacale) sarebbe forse stato meglio, per ragioni di opportunità, nominare persona altrettanto competente ma residente più vicina all’Azienda di cui si deve occupare;
-          che la persona nominata dal Ministero è indagata (seppure valga la presunzione di innocenza fino al giudizio);
-          che l’opinione pubblica è particolarmente sensibile a casi di sprechi di denaro pubblico e di incarichi multipli ricoperti dalle stesse persone;
       
Il Consiglio regionale impegna la Giunta

- A impegnarsi presso il Ministero della Salute per conoscere le motivazioni che hanno condotto alla scelta di tale rappresentante;

- A chiedere al Ministero della Salute che sia revocata la nomina del Dottor Cannata ed eventuali altre nomine con le medesime caratteristiche;

- A impegnarsi presso il Ministero della Salute e presso il Ministero delle Finanze affinché venga inserita come regola della scelta, nel futuro, in merito alla designazione dei rappresentanti ministeriali presso i Collegi sindacali, non soltanto la valutazione dei curricula, ma anche il criterio di territorialità e di minor spesa possibile per le Casse dello Stato.  

             

ED ECCO LA PROPOSTA DI LEGGE

Proposta di modifica della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)

RELAZIONE


Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” all’articolo 3, comma 1-quater, nell’ambito della disciplina dell’organizzazione delle Unità sanitarie locali, prevede il collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.
Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute (art. 3-ter, comma 3 del d. lgs. 502/1992). Tale composizione discende dagli impegni assunti in occasione della sottoscrizione, il 10 luglio 2014, del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 (art. 13) nonché dall’art. 1 comma 574 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) i quali hanno ridotto il numero dei componenti, che erano 5 in precedenza.
Per quanto riguarda i requisiti, i componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali (articolo 3-ter, comma 3 del d. lgs. 502/1992). I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale (art. 1 comma 574 della legge 190/2014).
Per quanto attiene il trattamento economico complessivo da corrispondere, l’art. 3, comma 13, del d. lgs. n. 502/1992 sancisce che l'indennità annua lorda è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale e che al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Pertanto la determinazione dell'indennità spettante ai membri del collegio sindacale deriva dalla normativa statale, che la commisura - in una percentuale espressamente indicata - agli emolumenti del direttore generale dell'azienda sanitaria locale.
A livello regionale, la legge 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) al comma 13 dell’articolo 13 riprende fedelmente il contenuto della disposizione statale, integrandola con la specificazione che ai componenti del collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
L’articolo 5 della l.r. 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la programmazione sanitaria regionale) reca poi l’interpretazione autentica del citato articolo 13, comma 13, della l.r. 10/1995 e specifica che il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, è interpretato nel senso della rimborsabilità delle spese connesse al viaggio e, quindi, comprensive, oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, se dovute ai sensi della normativa regionale di riferimento e nella misura dalla stessa stabilita.
L’avvenuta riduzione del numero dei componenti del collegio sindacale ha determinato un’inevitabilmente compressione dello spazio di designazione riservato alla Regione (da 2 a 1 componente) rispetto a quelli di nomina ministeriale, con conseguenze che rischiano, però, di vanificare il tentativo di efficientamento dei costi degli apparati amministrativi individuato dal Patto della Salute 2014-2016.
Si è infatti potuto constatare, di recente, che sono stati designati revisori che risiedono in località anche molto distanti rispetto all’ASL di cui si devono occupare e questo, inevitabilmente, implica  spese da rimborsare che costituiscono per la collettività un costo che non è appropriato.
Quanto è accaduto potrebbe ancora capitare in quanto, in assenza di un’espressa disciplina a livello statale riguardo ai rimborsi spese per i componenti dei collegi sindacali, non sono individuate regole per la scelta del soggetto da designare che tengano conto anche del criterio di territorialità e di minor spesa (fermo restando il possesso dei requisiti illustrati in precedenza).
Si intende così porre rimedio ad una situazione che rischia di comportare un esborso esagerato che non è assolutamente in linea con le finalità di contenimento della spesa e, anzi, determina un enorme aggravio mentre sono in atto tagli di miliardi nella sanità pubblica.
La presente proposta di legge intende quindi intervenire per ridefinire le modalità di determinazione dell’ammontare del rimborso in questione e, a tal fine, modifica il comma 13 dell’art. 13 della l. r. 10/1995.
La nuova formulazione, fermo restando che il parametro di riferimento resta il rimborso nella misura prevista per i dirigenti regionali, introduce la precisazione che lo stesso spetta, comunque, per un totale annuo massimo del 10% dell’indennità annuale lorda, rinviando ad uno specifico  regolamento della Giunta regionale le modalità di computo.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE



Proposta di modifica della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)

 Art. 1

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 10/1995)

“13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore del 10 per cento dell’indennità annuale lorda. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento per disciplinare le modalità di computo del rimborso.”.




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