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mercoledì 2 settembre 2015

TIROCINI DI ADOZIONE LAVORATIVA A DISTANZA PER DISABILI



Presentata giovedì 30 luglio la
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro)
RELAZIONE
La presente proposta di legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove e sostiene la formazione e l'occupazione di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro in quanto portatori di disabilità, promuovendo l'attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione nell'accesso al lavoro.
Ritenendo il diritto al lavoro e ad un’adeguata qualità della vita obiettivi primari da perseguire per ogni persona e, soprattutto, per le fasce più deboli della popolazione, la proposta di legge si inserisce nel vigente contesto normativo volto a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, introducendo un ulteriore strumento: il tirocinio di adozione lavorativa a distanza.
L'idea nasce da una riflessione su due punti critici della legge n. 68/99: da un lato la difficoltà di ottemperare all'obbligo di assunzione da parte di piccole aziende che operano in contesti troppo complessi e dall'altra il gran numero di persone con grave disabilità iscritte ai centri per l'impiego.
Il tirocinio di adozione lavorativa a distanza per persone disabili è uno strumento di integrazione socio-lavorativa a favore di persone disabili con problematicità tali da non poter essere collocate in alcun modo in un contesto produttivo aziendale ma inseribili solo in un ambito protetto con tempi e modi personalizzati. In questo modo, eliminati gli impedimenti di natura ambientale e relazionale connessi all'attività lavorativa, anche le persone portatrici di gravi disabilità possono accedere al mondo del lavoro, attraverso percorsi di accompagnamento.
Detto percorso si incardina nell'ambito dei servizi e delle modalità di collocamento mirato di cui all’articolo 11 della legge 68/1999 e viene attivato dai servizi competenti in accordo con aziende soggette agli obblighi di cui alla medesima legge, così favorendo l’inclusione lavorativa delle persone disabili che, presentando particolari difficoltà, resterebbero emarginate .
La proposta di legge inserisce un nuovo articolo (art. 34 bis) nell’ambito della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) che, agli articoli 34-36, disciplina la promozione dell’inserimento lavorativo delle persone disabili.
Riprendendo l’impianto strutturale dell’articolo 34, l’articolo 34 bis dispone che la Regione e gli enti locali promuovono percorsi individuali di accompagnamento al lavoro attraverso tirocini di adozioni lavorative a distanza e che le province, attraverso i centri per l'impiego, procederanno all’individuazione dei soggetti che possono accedervi sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che individuerà anche le procedure e le modalità per dare attuazione ai tirocini in questione.

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