Presentata giovedì 30 luglio la
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 (Norme
per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità
del lavoro)
RELAZIONE
La presente proposta di legge, nel rispetto di quanto
disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili), promuove e sostiene la formazione e l'occupazione di soggetti
svantaggiati nel mercato del lavoro in quanto portatori di disabilità,
promuovendo l'attuazione dei principi di pari opportunità e di non
discriminazione nell'accesso al lavoro.
Ritenendo il diritto al lavoro e ad un’adeguata qualità
della vita obiettivi primari da perseguire per ogni persona e, soprattutto, per
le fasce più deboli della popolazione, la proposta di legge si inserisce nel
vigente contesto normativo volto a favorire l'inserimento e l'integrazione
lavorativa delle persone disabili, introducendo un ulteriore strumento: il
tirocinio di adozione lavorativa a distanza.
L'idea nasce da una riflessione su due punti critici della
legge n. 68/99: da un lato la difficoltà di ottemperare all'obbligo di
assunzione da parte di piccole aziende che operano in contesti troppo complessi
e dall'altra il gran numero di persone con grave disabilità iscritte ai centri
per l'impiego.
Il tirocinio di adozione lavorativa a distanza per persone
disabili è uno strumento di integrazione socio-lavorativa a favore di persone
disabili con problematicità tali da non poter essere collocate in alcun modo in
un contesto produttivo aziendale ma inseribili solo in un ambito protetto con
tempi e modi personalizzati. In questo modo, eliminati gli impedimenti di
natura ambientale e relazionale connessi all'attività lavorativa, anche le
persone portatrici di gravi disabilità possono accedere al mondo del lavoro,
attraverso percorsi di accompagnamento.
Detto percorso si incardina nell'ambito dei servizi e delle
modalità di collocamento mirato di cui all’articolo 11 della legge 68/1999 e
viene attivato dai servizi competenti in accordo con aziende soggette agli
obblighi di cui alla medesima legge, così favorendo l’inclusione lavorativa
delle persone disabili che, presentando particolari difficoltà, resterebbero
emarginate .
La proposta di legge inserisce un nuovo articolo (art. 34
bis) nell’ambito della legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del
lavoro) che, agli articoli 34-36, disciplina la promozione dell’inserimento
lavorativo delle persone disabili.
Riprendendo l’impianto strutturale dell’articolo 34,
l’articolo 34 bis dispone che la Regione e gli enti locali promuovono percorsi
individuali di accompagnamento al lavoro attraverso tirocini di adozioni
lavorative a distanza e che le province, attraverso i centri per l'impiego,
procederanno all’individuazione dei soggetti che possono accedervi sulla base
degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che individuerà anche le
procedure e le modalità per dare attuazione ai tirocini in questione.
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