Vi ricordate del "caso" Cannata, il revisore dei conti che il Ministero della Salute ha nominato all'Azienda Ospedaliera di Alessandria, da Avola in Sicilia?
Cannata ha dichiarato ai giornali che rinuncia all'incarico, ma non vi è traccia di documento scritto...
OGGI 15 settembre in Consiglio Regionale si discute il mio ordine del giorno (n. 449) in proposito.
Inoltre, ho presentato una proposta di legge affinché questi sprechi non si ripetano più, la trovate di seguito.
In sintesi, se passa, i revisori dei conti avranno diritto a rimborso spese PER UN TOTALE ANNUO MASSIMO DEL 10 PER CENTO DELL'INDENNITÀ ANNUALE LORDA.
ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: NOMINA
RAPPRESENTANTE MINISTERIALE COLLEGIO SINDACALE ASO SS. ANTONIO E BIAGIO E
CESARE ARRIGO - ALESSANDRIA
Premesso
che
-
è in corso il rinnovo del collegio sindacale
dell’azienda ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per
il prossimo triennio;
-
la Regione Piemonte è chiamata ad indicare il
nominativo del proprio rappresentante;
-
che il 22 luglio 2015 il Ministero della Salute ha
provveduto ad indicare il proprio rappresentante e a comunicarlo al Direttore
della Aso in oggetto e alla Direzione Sanità della Regione Piemonte con nota
protocollata il 23 luglio, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro, Cons.
Giuseppe Chinè;
-
che il rappresentante designato è il Dott. Giovanni
Luca Cannata, sindaco del Comune di Avola in provincia di Siracusa;
-
che il curriculum vitae del Dott. Cannata è certamente
ricco di esperienze professionali;
Considerato
che
-
Si tratta di una persona residente nel Comune di Avola
(provincia di Siracusa), Comune in cui ricopre anche la carica di sindaco a
partire dal 2012, oltre che essere Vice Presidente Vicario Anci Sicilia e
Consigliere nazionale Anci;
-
Il Dottor Cannata risulta essere indagato per turbativa
d’asta e truffa in merito a lavori per la realizzazione di impianti
fotovoltaici in alcuni edifici pubblici di Avola (Sicilia.it, 19 maggio 2015 e
altri quotidiani);
Considerato
inoltre che
-
Il Ministero della Salute proprio in questi giorni
annuncia di dover tagliare miliardi di euro di spesa sanitaria considerata
impropria;
-
Che per motivi di costo (rimborso spese viaggio) e di
funzionalità (lontananza effettiva del Sindaco del collegio sindacale) sarebbe
forse stato meglio, per ragioni di opportunità, nominare persona altrettanto
competente ma residente più vicina all’Azienda di cui si deve occupare;
-
che la persona nominata dal Ministero è indagata
(seppure valga la presunzione di innocenza fino al giudizio);
-
che l’opinione pubblica è particolarmente sensibile a
casi di sprechi di denaro pubblico e di incarichi multipli ricoperti dalle
stesse persone;
Il Consiglio regionale impegna la Giunta
-
A impegnarsi presso il Ministero della Salute per conoscere le motivazioni che
hanno condotto alla scelta di tale rappresentante;
-
A chiedere al Ministero della Salute che sia revocata la nomina del Dottor
Cannata ed eventuali altre nomine con le medesime caratteristiche;
-
A impegnarsi presso il Ministero della Salute e presso il Ministero delle
Finanze affinché venga inserita come regola della scelta, nel futuro, in merito
alla designazione dei rappresentanti ministeriali presso i Collegi sindacali,
non soltanto la valutazione dei curricula, ma anche il criterio di
territorialità e di minor spesa possibile per le Casse dello Stato.
ED ECCO LA PROPOSTA DI LEGGE
“Proposta
di modifica della legge regionale 24
gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento,
organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)”
RELAZIONE
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” all’articolo 3, comma 1-quater,
nell’ambito della disciplina dell’organizzazione delle Unità sanitarie locali,
prevede il collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.
Il collegio sindacale dura in
carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal
Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze e uno dal Ministro della salute (art. 3-ter, comma 3 del d. lgs.
502/1992). Tale composizione discende dagli impegni assunti in occasione della
sottoscrizione, il 10 luglio 2014, del Patto per la Salute per gli anni
2014-2016 (art. 13) nonché dall’art. 1 comma 574 della legge 23 dicembre 2014
n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015) i quali hanno ridotto il numero dei
componenti, che erano 5 in precedenza.
Per quanto
riguarda i requisiti, i componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di
Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre
anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali
(articolo 3-ter, comma 3 del d. lgs. 502/1992). I requisiti per la nomina dei
componenti dei collegi sindacali devono garantire elevati standard di
qualificazione professionale (art. 1 comma 574 della legge 190/2014).
Per quanto
attiene il trattamento economico complessivo da corrispondere, l’art. 3, comma
13, del d. lgs. n. 502/1992 sancisce che l'indennità annua lorda è fissata in
misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria
locale e che al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20%
dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Pertanto
la determinazione dell'indennità spettante ai membri del collegio sindacale
deriva dalla normativa statale, che la commisura - in una percentuale
espressamente indicata - agli emolumenti del direttore generale dell'azienda
sanitaria locale.
A livello regionale, la legge 24
gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle
Aziende Sanitarie Regionali) al comma 13 dell’articolo 13 riprende
fedelmente il contenuto della disposizione statale, integrandola con la
specificazione che ai componenti del collegio sindacale spetta, altresì, il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico,
nella misura prevista per i dirigenti regionali.
L’articolo 5
della l.r. 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la programmazione
sanitaria regionale) reca poi l’interpretazione autentica del citato
articolo 13, comma 13, della l.r. 10/1995 e specifica che il rimborso delle
spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura
prevista per i dirigenti regionali, è interpretato nel senso della
rimborsabilità delle spese connesse al viaggio e, quindi, comprensive, oltre
che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle
relative al vitto ed alloggio, se dovute ai sensi della normativa regionale di
riferimento e nella misura dalla stessa stabilita.
L’avvenuta
riduzione del numero dei componenti del collegio sindacale ha determinato
un’inevitabilmente compressione dello spazio di designazione riservato alla
Regione (da 2 a 1 componente) rispetto a quelli di nomina ministeriale, con
conseguenze che rischiano, però, di vanificare il tentativo di efficientamento
dei costi degli apparati amministrativi individuato dal Patto della Salute
2014-2016.
Si è infatti
potuto constatare, di recente, che sono stati designati revisori che risiedono
in località anche molto distanti rispetto all’ASL di cui si devono occupare e
questo, inevitabilmente, implica spese
da rimborsare che costituiscono per la collettività un costo che non è
appropriato.
Quanto è
accaduto potrebbe ancora capitare in quanto, in assenza di un’espressa
disciplina a livello statale riguardo ai rimborsi spese per i componenti dei
collegi sindacali, non sono individuate regole per la scelta del soggetto da
designare che tengano conto anche del criterio di territorialità e di minor
spesa (fermo restando il possesso dei requisiti illustrati in precedenza).
Si intende così
porre rimedio ad una situazione che rischia di comportare un esborso esagerato
che non è assolutamente in linea con le finalità di contenimento della spesa e,
anzi, determina un enorme aggravio mentre sono in atto tagli di miliardi nella
sanità pubblica.
La presente
proposta di legge intende quindi intervenire per ridefinire le modalità di
determinazione dell’ammontare del rimborso in questione e, a tal fine, modifica
il comma 13 dell’art. 13 della l. r. 10/1995.
La nuova
formulazione, fermo restando che il parametro di riferimento resta il rimborso
nella misura prevista per i dirigenti regionali, introduce la precisazione che
lo stesso spetta, comunque, per un totale annuo massimo del 10% dell’indennità
annuale lorda, rinviando ad uno specifico
regolamento della Giunta regionale le modalità di computo.
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Proposta di
modifica della legge regionale 24
gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento,
organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)
Art. 1
(Modifica
all’articolo 13 della l.r. 10/1995)
“13. Ai membri del Collegio
sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una
maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti.
Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di
viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i
dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore del 10 per
cento dell’indennità annuale lorda. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare
competente, approva un regolamento per disciplinare le modalità di computo del
rimborso.”.